IVA agevolata ristrutturazioni edilizie: quando al 4%, al 10% e al 21% - Agenzia Vittoria

IVA agevolata ristrutturazioni edilizie: quando al 4%, al 10% e al 21%

IVA agevolata al 4% e al 10% per interventi edilizi. A distanza di qualche mese, torniamo su un argomento di estremo interesse per chi si appresta a eseguire lavori di ristrutturazione edilizia, approfittando della detrazione fiscale sull’IRPEF al 50% che scadrà il prossimo 30 giugno 2013.
La domanda a cui cerchiamo di dare risposta in questo post è la seguente: quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4% o al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia?C’è poi la questione dell’IVA ordinaria che, a partire dal 17 settembre 2011 è salita al 21% per effetto dell’entrata in vigore della legge 148/2011, che ha convertito in legge dello Stato il decreto 138/2011. P
Per capire quando applicare l’IVA al 10% (o addirittura al 4%) e quando al 21%, è necessario preliminarmente distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente. Per molti lavori edilizi, infatti, non si applica l’IVA agevolata ma l’aliquota “piena” del 21%, soprattutto se materiali e beni necessari per effettuare i lavori sono acquistati direttamente dal proprietario dell’immobile nel quale sono eseguiti gli interventi di ristrutturazione.Lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, pertinenze comprese
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

– l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;

– le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

L’aliquota IVA ordinaria al 21%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 21% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

– acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;

– – le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 21% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Articolo tratto da: Edil Tecnico www.ediltecnico.it